La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (2) ha introdotto requisiti più flessibili per la manutenzione degli aeromobili leggeri istituita a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (3). Esso ha altresì aggiunto misure di gestione dei rischi di sicurezza per le imprese responsabili del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati dai titolari di un certificato di operatore aereo.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 ha stabilito misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e componenti in vista del conseguimento della piena conformità alle nuove norme e procedure da esso introdotte. È opportuno modificare le misure transitorie per chiarire i requisiti in materia di sorveglianza di tali imprese.
(3)È altresì opportuno rettificare alcuni riferimenti mancanti o errati tra gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383.
(4)Poiché l’intenzione della Commissione è quella di non prorogare ulteriormente il periodo di transizione, la data di applicazione della presente modifica dovrebbe essere allineata a quella stabilita nel regolamento (UE) 2019/1383.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
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