La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1)Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l’identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (in seguito, «INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell’Unione di tali pescherecci (in seguito, «elenco dell’Unione»). L’articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco.
(2)L’elenco dell’Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 (2) della Commissione e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9) e (UE) 2018/1883 (10) della Commissione.
(3)A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi iscritte negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere incluse nell’elenco dell’Unione.
(4)Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all’aggiornamento periodico degli elenchi di navi INN conformemente alle loro rispettive norme (11).
(5)Conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, ricevuti gli elenchi delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN, trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l’elenco dell’Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l’elenco dell’Unione.
(6)Poiché la stessa nave può figurare nell’elenco con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell’elenco dell’Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.
(7)Le navi «Benaiah», «Beo Hingis», «Carmal Matha», «Dignamol 1», «Ephraeem», «King Jesus», «Sacred Heart», «Shalom», «Vachanam» e «Wisdom» (12), attualmente incluse nell’elenco dell’Unione, sono state cancellate dall’elenco redatto dalla Commissione per il tonno dell’Oceano indiano («IOTC»), in linea con la risoluzione 18/03 di detta organizzazione regionale di gestione della pesca. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tali navi dovrebbero essere rimosse dall’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellate dall’elenco redatto dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»).
(8)La nave «Nefelin» (13) è stata cancellata dall’elenco redatto dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»), in linea con la raccomandazione CGPM/33/209/8 di detta organizzazione regionale di gestione della pesca. Tale nave non dovrebbe pertanto essere inclusa nell’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellata dall’elenco redatto dall’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale («SIOFA»).
(9)La nave di cui al considerando 8 non era stata inclusa nell’elenco dell’Unione modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 in quanto l’elenco delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN adottato dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente è pervenuto alla Commissione dopo l’adozione di tale regolamento.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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