La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno adottare un sistema di programmazione a rotazione pluriennale per un periodo di otto anni al fine di disciplinare la rilevazione dei dati di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1700, in particolare per rispettare la periodicità specificata da detto allegato e specificare in quale periodo devono essere rilevati i dati.
(2)La Commissione dovrebbe garantire che il presente atto sia conforme al principio di proporzionalità e non comporti considerevoli oneri o costi per gli Stati membri o per i rispondenti.
(3)La Commissione ha svolto adeguate consultazioni di esperti nazionali nell’elaborazione del presente regolamento delegato,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce la programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 dal 2021 al 2028.
Articolo 2
Periodi di rilevazione dei dati per i domini e per le relative tematiche dettagliate
1.Per i domini a periodicità unica, elencati nell’allegato IV, punti da 3 a 7, del regolamento (UE) 2019/1700, il periodo di rilevazione dei dati è quello stabilito nell’allegato I, parte A, del presente regolamento.
2.Per i domini a periodicità plurima, elencati nell’allegato IV, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1700, il periodo di rilevazione dei dati è quello stabilito nell’allegato I, parte B, del presente regolamento. A tal fine le tematiche dettagliate connesse a tali domini sono raggruppate come indicato nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Periodi di rilevazione dei dati per i temi ad hoc richiesti dagli utenti
Il periodo di rilevazione dei dati per i temi ad hoc richiesti dagli utenti è quello stabilito nella parte B dell’allegato I.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 Dicembre 2019
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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