Il Collegio di Eurojust,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 85,
visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, in seguito denominato «regolamento Eurojust», in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, in seguito denominato «regolamento 2018/1725»,
tenuto conto dell’approvazione del Consiglio con decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO IL 20 DICEMBRE 2019:
CAPO I
Il collegio
Articolo 1
Presidente e vicepresidenti di Eurojust
1.Il presidente esercita le sue funzioni a nome del collegio. Oltre ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Eurojust, il presidente:
a)Firma le comunicazioni ufficiali del collegio, anche in materia finanziaria, conformemente alle regole finanziarie applicabili ad Eurojust;
b)Fissa il luogo, il giorno e l’ora delle riunioni del collegio, redige l’ordine del giorno provvisorio, apre e conclude le riunioni, modera i dibattiti e sovrintende all’attuazione da parte del direttore amministrativo delle decisioni adottate dal collegio;
c)Invita persone a partecipare alle riunioni del collegio;
d)Prepara i lavori del collegio quando quest’ultimo esercita le sue funzioni operative.
2.I vicepresidenti esercitano le funzioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Eurojust e al paragrafo 1 del presente articolo conferite loro dal presidente. Essi sostituiscono il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Eurojust e all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento interno.
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