La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 17 della direttiva 2006/21/CE stabilisce che devono essere effettuate ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della medesima direttiva per garantire che queste siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia di tali ispezioni, è opportuno che le autorità competenti dispongano delle risorse adeguate, siano indipendenti dagli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti oggetto dell'ispezione, siano investite delle funzioni e dei poteri necessari e che possano beneficiare dell'assistenza degli operatori. È inoltre opportuno che le attività d'ispezione contemplino la collaborazione e il coordinamento tra le autorità nazionali incaricate di garantire che le strutture di deposito dei rifiuti situate nella loro giurisdizione siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/21/CE.
(2)Per condurre le ispezioni in modo efficiente e proattivo è opportuno pianificarle in anticipo, elaborando piani d'ispezione che riflettano i rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti interessate.
(3)Poiché le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE includono strutture che dovrebbero disporre di un'autorizzazione e poiché, a norma del medesimo articolo, nessuna struttura di deposito dei rifiuti può operare senza un'autorizzazione, i piani d'ispezione devono contemplare le strutture di deposito dei rifiuti che non sono in possesso dell'autorizzazione richiesta.
(4)In considerazione delle diverse caratteristiche delle strutture di deposito dei rifiuti è opportuno che gli Stati membri mantengano un margine di discrezionalità nell'applicare le linee guida in materia di ispezioni, in modo da garantire che queste siano proporzionate ai rischi ambientali e di sicurezza pertinenti presentati da ciascuna struttura.
(5)Al fine di affrontare diversi scenari di possibile non conformità rispetto alle autorizzazioni, è opportuno prevedere lo svolgimento di ispezioni, ordinarie e straordinarie, in esito a denunce gravi, incidenti rilevanti o di altro tipo e inadempienze. È opportuno che durante le ispezioni gli ispettori tengano in considerazione anche le risultanze di ispezioni condotte in forza di altri atti normativi applicabili dell'UE, nella misura in cui tali risultanze possono evidenziare anche eventuali problemi connessi alle disposizioni in materia di autorizzazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE.
(6)Per garantire l'efficacia delle ispezioni è necessario che una parte delle attività d'ispezione, in particolare le visite in loco, sia effettuata senza preavviso.
(7)Per poter trarre conclusioni dalle attività d'ispezione, in particolare le visite in loco, e fornire una base empirica per le ispezioni future e altre misure connesse, è importante che tutte le attività d'ispezione siano adeguatamente documentate, anche mediante relazioni periodiche sulle visite in loco.
(8)Al fine di garantire efficacemente il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, è importante che le ispezioni agevolino e consentano l'adozione di ulteriori misure intese a porre rimedio alla non conformità rilevata.
(9)Dato che i rischi variano a seconda della fase di operatività della struttura di deposito dei rifiuti interessata, le linee guida tecniche devono contenere disposizioni dettagliate circa le diverse fasi del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE.
(10)Poiché le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A comportano rischi potenzialmente maggiori, le linee guida tecniche devono contenere disposizioni specifiche al riguardo.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Sono adottate le linee guida tecniche in materia di ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell'articolo 17 della direttiva 2006/21/CE che figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Febbraio 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
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