Il Collegio di Eurojust,
visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, in seguito denominato «regolamento Eurojust»,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, in seguito denominato «regolamento 2018/1725»,
visto il regolamento interno di Eurojust approvato dal Consiglio il 20 dicembre 2019 con decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019 e adottato dal collegio il 20 dicembre 2019, in particolare l’articolo 17,
visti i pareri dell’autorità di controllo comune emessi il 28 ottobre 2019 e l’11 dicembre 2019,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati emesso il 13 dicembre 2019,
tenuto conto dell’approvazione del Consiglio con decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019,
HA ADOTTATO IL REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AL TRATTAMENTO E ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PRESSO EUROJUST IL 20 DICEMBRE 2019:
TITOLO I
Ambito di applicazione, struttura e definizioni
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
1.Il regolamento interno relativo al trattamento e alla protezione dei dati personali presso Eurojust (in seguito denominato «regolamento interno») attua le disposizioni in materia di protezione dei dati del regolamento Eurojust e del regolamento 2018/1725.
2.Il regolamento interno si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
3.Il regolamento interno si applica a tutti i dati personali trattati da Eurojust, compresi quelli contenuti in informazioni da essa redatte, ricevute o detenute, riguardanti questioni inerenti a politiche, attività e decisioni rientranti nel suo ambito di competenza.
Articolo 2
Struttura
1.Il presente regolamento interno si applica ai dati personali operativi e amministrativi trattati da Eurojust.
2.I dati operativi sono trattati conformemente al titolo II.
3.I dati amministrativi sono trattati conformemente al titolo III.
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