La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)Il preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione (2), a scrofe, suinetti lattanti e cani dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione (3), a suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione (4), a galline ovaiole e pesci ornamentali dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione (5), a polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione (6) e a pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna dal regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione (7).
(3)A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il 31 agosto 2018 Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell’Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office, ha presentato una domanda in cui proponeva di modificare il tenore minimo dell’additivo destinato a polli da ingrasso passando dalla concentrazione autorizzata di 5 × 108 CFU/kg di mangime a una concentrazione di 3 × 108 CFU/kg di mangime. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»).
(4)Nel parere del 22 gennaio 2019 (8) l’Autorità ha concluso che il tenore minimo ridotto dell’additivo con una concentrazione di 3 × 108 CFU/kg di mangime può essere efficace nei polli da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il 26 marzo 2019 Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell’Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office, ha presentato una domanda in cui proponeva di modificare il nome del suo rappresentante. Il richiedente ha affermato che Pen & Tec Consulting S.L.U. deve essere considerato il suo rappresentante nell’Unione per l’additivo. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi.
(6)Tale proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità è stata informata della domanda.
(7)La valutazione delle domande in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(8)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e il regolamento (UE) n. 184/2011.
(9)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio in cui le scorte esistenti del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possano continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
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