La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(3)In conformità alla direttiva 70/524/CEE il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (precedentemente Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47) è stato autorizzato, per un periodo illimitato, dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (4) come additivo per mangimi destinati a scrofe e dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione (5) come additivo per mangimi destinati a vacche da latte. Tale preparato è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (precedentemente Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe e vacche da latte. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Nel parere del 22 gennaio 2019 (6) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha ritenuto che l’additivo può migliorare i parametri produttivi nei suinetti svezzati e nelle scrofe al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti. Ha inoltre concluso che, in due studi, l’additivo ha avuto un effetto positivo sulle prestazioni delle vacche da latte. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)Poiché l’additivo ha già dimostrato la capacità di migliorare i parametri produttivi in altri ruminanti da latte, ossia capre da latte, pecore da latte e bufale da latte, si è ritenuto che i risultati dei due studi in vivo forniti soddisfino le condizioni per la dimostrazione dell’efficacia per le vacche da latte.
(7)La valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(8)In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005.
(9)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
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