Il Consiglio Generale della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 47,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 47 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito, le «BCN non appartenenti all’area dell’euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
(2)L’articolo 1 della decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea (BCE/2018/32) (1) dispone che ogni BCN non appartenente all’area dell’euro versi il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1o gennaio 2019.
(3)In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 (2). Con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) (3) dispone l’adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all’articolo 29.3 e all’articolo 29.4 dello statuto del SEBC e stabilisce, con effetto dal 1o febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
(4)L’adeguamento dello schema di capitale della BCE determinato dal venire meno in capo alla BoE della qualità di banca centrale nazionale di uno Stato membro richiede l’adozione di una nuova decisione della BCE che, a far data dalla sua applicazione, abroghi la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) e determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all’area dell’euro sono tenute a versare con effetto dal 1o febbraio 2020.
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