Decisione (UE) 2020/137 della Banca Centrale europea del 22 Gennaio 2020 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 29.3 e 29.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea in conformità al quarto trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)In data 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo (1). In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. In applicazione degli articolo 29.3 e 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), si richiede l’adattamento delle ponderazioni in analogia con le disposizioni di cui all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC.

(2)L’ultimo adeguamento delle ponderazioni conformemente all’articolo 29.3 dello statuto SEBC è stato realizzato nel 2018 con effetto dal 1o gennaio 2019 ai sensi della decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) (2), che dovrebbe essere abrogata di conseguenza.

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici da utilizzare per l’adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: (i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 % o (ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100%.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.027.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:027I:TOC

 

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