La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (1), in particolare gli articoli 9 e 11,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1236/2010 stabilisce alcune misure specifiche di controllo per monitorare le attività di pesca dell’Unione nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC). Le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione (2).
(2)In conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, gli Stati membri provvedono affinché i rapporti e i dati trasmessi al segretariato della NEAFC siano conformi ai formati di scambio e ai sistemi di comunicazione dei dati definiti a norma dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione.
(3)In occasione della sua riunione annuale del 2018 la NEAFC ha approvato un nuovo sistema elettronico di dichiarazione per la comunicazione dei dati tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC, basato sulla norma UN/FLUX (3). La NEAFC ha deciso che l’Unione europea sarà la sua prima parte contraente ad attuare il nuovo sistema elettronico di dichiarazione. Dopo che la Commissione avrà comunicato al segretariato della NEAFC di essere pronta ad avviare l’attuazione del nuovo sistema di dichiarazione e dopo che la NEAFC avrà stabilito che sono stati portati a termine i preparativi tecnici per l’uso della norma UN/FLUX, la NEAFC deciderà una data a partire dalla quale la nuova norma diventerà applicabile per gli scambi di dati. Il nuovo sistema di dichiarazione sarà utilizzato inizialmente tra l’Unione europea e il segretariato della NEAFC, mentre le altre parti contraenti lo attueranno, al più tardi, entro due anni dalla sua entrata in vigore.
(4)L’attuazione del nuovo sistema di dichiarazione richiede un lavoro preparatorio a livello tanto della Commissione quanto degli Stati membri. È pertanto necessario, per evitare indebiti ritardi nell’attuazione del nuovo sistema di dichiarazione, definire la data entro la quale gli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di attuare i nuovi formati di scambio e i nuovi sistemi di comunicazione dei dati.
(5)La Commissione comunicherà agli Stati membri la data di avvio del periodo di attuazione del nuovo sistema elettronico di dichiarazione dopo che la NEAFC avrà adottato una decisione in merito.
(6)Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012.
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