Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/104 della Commissione del 23 Gennaio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 agosto 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping («il procedimento») relativo alle importazioni nell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), di Taiwan e dell’Indonesia, in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2019 dalla European Steel Association, Eurofer («il denunciante»), per conto di quattro produttori dell’Unione che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo.

(2)Il 10 ottobre 2019 la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (3) («il procedimento antisovvenzioni parallelo») a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (4) («il regolamento antisovvenzioni di base»).

1.PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(3)Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo.

2.DOMANDA

(4)Il denunciante ha già chiesto nella denuncia la registrazione delle importazioni. Il 31 ottobre 2019 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione distinta per le importazioni oggetto del presente procedimento a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Ulteriori comunicazioni a sostegno di tale domanda sono state presentate il 22 novembre e il 10 dicembre 2019.

(5)Il 14 novembre 2019 Marcegaglia Specialties («Marcegaglia»), un utilizzatore del prodotto in esame che sta collaborando nel procedimento antidumping, ha presentato osservazioni in merito alla domanda di registrazione delle importazioni presentata dal denunciante.

3.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(6)In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(7)Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame originario della RPC, di Taiwan e dell’Indonesia è oggetto di dumping. Il denunciante ha affermato che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio significativo a causa di un’accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente di costituire delle scorte.

(8)La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l’esistenza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1.Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il pregiudizio presunto

(9)L’avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 12 agosto 2019, ha messo in evidenza che i margini di dumping calcolati sono significativi per tutti i paesi. Nel complesso, e data l’entità dei presunti margini di dumping che variano dal 15,1 % al 54,3 %, gli elementi di prova della denuncia dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.

(10)La denuncia ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto subito dall’industria dell’Unione, che comprende un calo della quota di mercato e un andamento negativo di altri indicatori chiave di prestazione dell’industria dell’Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:019:TOC

 

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