La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 ottobre 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento») relativo alle importazioni nell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») e dell’Indonesia, in seguito a una denuncia presentata il 26 agosto 2019 dalla European Steel Association, Eurofer («il denunciante») per conto di quattro produttori dell’Unione che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo.
(2)Il 12 agosto 2019 la Commissione aveva già annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia (3) («il procedimento antidumping parallelo») a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (4) («il regolamento antidumping di base»).
1.PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(3)Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo.
2.DOMANDA
(4)Il denunciante ha già chiesto nella denuncia la registrazione delle importazioni. Il 31 ottobre 2019 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione distinta, per le importazioni oggetto del presente procedimento a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Ulteriori comunicazioni a sostegno di tale domanda sono state presentate il 22 novembre e il 10 dicembre 2019.
(5)Il 14 novembre 2019 Marcegaglia Specialties («Marcegaglia»), un utilizzatore del prodotto in esame che sta collaborando nel procedimento antisovvenzioni, ha presentato osservazioni in merito alla domanda di registrazione delle importazioni presentata dal denunciante.
3.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
(6)In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
(7)Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame originario della RPC e dell’Indonesia è oggetto di sovvenzione. Il denunciante ha affermato che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio significativo a causa di un’accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente di costituire delle scorte.
(8)La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se vi siano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto sovvenzionato di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile, e se si ritenga necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni per evitare il ripetersi di tale pregiudizio.
3.1.Sovvenzione del prodotto in esame
(9)La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC e dall’Indonesia sono sovvenzionate.
(10)Per quanto riguarda la RPC, le presunte pratiche di sovvenzione consistono specificamente nel trasferimento diretto di fondi, nella rinuncia da parte della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, e nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Ciò comprende, ad esempio, prestiti agevolati e la concessione di linee di credito da parte di banche statali, programmi di sovvenzionamento dei crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione e programmi di sussidi, sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia, la compensazione fiscale per la ricerca e lo sviluppo, l’ammortamento accelerato delle attrezzature utilizzate dalle imprese di alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia, l’esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate, la riduzione della ritenuta alla fonte sui dividendi versati da imprese cinesi a partecipazione straniera a favore delle rispettive società madri non cinesi, esenzioni dall’imposta sull’uso di terreni e il rimborso delle tasse all’esportazione nonché la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di terreni ed elettricità per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.
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