La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 16 maggio 2019 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics - GFF) originari della Repubblica popolare cinese (RPC) e dell’Egitto, in seguito a una denuncia presentata il 1o aprile 2019 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti in fibra di vetro («il denunciante»).
(2)Questa inchiesta antisovvenzioni è condotta dalla Commissione parallelamente a un’inchiesta antidumping riguardante gli stessi prodotti, che è stata aperta il 21 febbraio 2019 (3).
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080). Tali codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo (4).
2.DOMANDA
(4)Il 31 luglio 2019 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.
(5)Il 21 novembre 2019 il denunciante ha presentato una nuova domanda di registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, con cifre aggiornate relative alle importazioni («la seconda domanda di registrazione»).
3.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
(6)In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
(7)Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame beneficia di sovvenzioni e le importazioni a basso prezzo di tale prodotto provocano un grave pregiudizio difficilmente rimediabile all’industria dell’Unione.
(8)La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. Essa ha verificato se esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto sovvenzionato in questione, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile, e se si ritenga necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni per evitare il ripetersi di detto pregiudizio.
3.1.Prodotti che beneficiano di sovvenzioni compensabili
(9)Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC e dall’Egitto sono sovvenzionate. Le sovvenzioni asserite consistono, tra l’altro: in trasferimenti diretti di fondi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; nella rinuncia da parte della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; e nella fornitura di beni e servizi a un prezzo inferiore al valore adeguato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.
(10)Viene asserito che tali misure costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario a carico dei governi della RPC e dell’Egitto o di altre amministrazioni regionali e locali (anche enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Tali sovvenzioni sono inoltre, a quanto asserito, condizionate all’andamento delle esportazioni e/o all’utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o luoghi, caratteristiche che le rendono specifiche e compensabili.
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