Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 (1) relativa alla firma dell'accordo di recesso.
(2)Con decisione (UE) 2019/476 (2) il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha inizialmente prorogato il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 12 aprile 2019. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019 con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (3) adottata d'intesa con il Regno Unito, e quindi fino al 31 gennaio 2020 con decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo (4) adottata d'intesa con il Regno Unito.
(3)L'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso adattato (5) prevede che, al momento della notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne, l'Unione possa dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di transizione, oltre ai motivi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (6), le autorità giudiziarie dell'esecuzione di detto Stato membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un mandato d'arresto europeo. A norma dell'articolo 4 della decisione (UE) 2019/274 gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso devono informarne la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 15 febbraio 2019.
(4)In considerazione delle varie proroghe del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/274 per fissare un nuovo termine entro il quale gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso devono informarne la Commissione e il segretariato generale del Consiglio. Contestualmente è opportuno adattare il rimando al pertinente comma dell'articolo 185 dell'accordo di recesso.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/274.
(6)Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione (UE) 2019/274 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, terzo comma, dell'accordo ne informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 28 gennaio 2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Gennaio 2020
Per il Consiglio
La Presidente
METELKO-ZGOMBIĆ
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