La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
(2)A seguito di un’inchiesta antielusione, il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3) ha esteso le misure alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Le estensioni delle misure a seguito di un’inchiesta antielusione rimangono in vigore fino a che restano in vigore le misure iniziali.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione (4) ha prorogato le misure sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per altri cinque anni a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Dal momento che l’estensione ad alcune parti di biciclette non è menzionata esplicitamente in tale regolamento, è opportuno chiarire che l’estensione delle misure continua ad applicarsi anche alle importazioni di dette parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
(4)Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 dovrebbe essere modificato per chiarire che il prodotto oggetto del riesame rientra nei codici NC indicati in tale regolamento solo al momento della pubblicazione, e che le modifiche dei codici NC non hanno alcun impatto sulle misure.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è così modificato:
1)Il considerando 37 è sostituito dal seguente:
«(37)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), privi di motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099) («il prodotto oggetto del riesame» o «biciclette»).»;
2)All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese.»;
3)All’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis.È mantenuta l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Il dazio antidumping definitivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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