La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/15 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana nei suini che si sono verificati in Bulgaria, Polonia e Ungheria.
(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/15 occorre affrontare ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici in Belgio, Lituania e Polonia e in suini domestici in Bulgaria. Tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione nei quattro suddetti Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione anche nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(3)Nel dicembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella provincia del Lussemburgo, in Belgio, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona del Belgio elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe pertanto essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(4)A gennaio 2020 sono stati rilevati alcuni nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Plungės e Skuodo in Lituania, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tali zone specifiche della Lituania elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II, colpite da questi casi recenti di peste suina africana, dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(5)A gennaio 2020 sono stati rilevati vari nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Zielona Góra e Wschowa in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tali zone della Polonia elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II, colpite da questi casi recenti di peste suina africana, dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(6)A gennaio 2020 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini domestici nelle regioni di Gabrovo e Sliven in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, e nella regione di Varna, in una zona attualmente elencata nella parte III, situata nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II di tale allegato. Questi focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Bulgaria, attualmente elencata nella parte II, colpita dai focolai, e la zona attualmente elencata nella parte II, situata nelle immediate vicinanze della zona elencata nella parte III colpita dai focolai, dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione 2014/709/UE. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell'apportare modifiche alle zone elencate in tale parte si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso.
(7)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per il Belgio, la Bulgaria, la Lituania e la Polonia ed inserirle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(8)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Gennaio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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