Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione del 20 Gennaio 2020 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame o altri volatili in cattività. Nei volatili le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)Se si manifesta un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno Stato membro, esiste il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti.

(4)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce determinate misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio dello Stato membro interessato prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.

(5)Nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020 la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Romania (gli Stati membri interessati) hanno notificato alla Commissione la comparsa nel loro territorio di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame e hanno immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)La Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nelle regioni di Lubartowski, Ostrowski, Krasnostawski, Myśliborski e Kolski.

(7)La Slovacchia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nella regione di Nitra.

(8)L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nelle regioni di Komárom-Esztergom e Hajdú-Bihar.

(9)La Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nella regione di Maramureș.

(10)La Commissione ha esaminato le misure applicate a norma della direttiva 2005/94/CE in collaborazione con gli Stati membri interessati e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei focolai.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.016.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2020:016:TOC

 

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