La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento definitivo») (3). Le misure istituite dal regolamento definitivo consistono in un contingente tariffario relativo a 26 categorie di prodotti di acciaio, fissato a un livello sufficientemente elevato da preservare i flussi commerciali tradizionali. In particolare le soglie quantitative sono state determinate facendo riferimento alle importazioni nel periodo 2015-2017, aumentate del 5 % al fine di consentire un approvvigionamento sufficiente e di garantire la concorrenza sul mercato dell’UE. Un dazio doganale del 25 % si applicherebbe solo oltre le soglie quantitative per le singole categorie di prodotto.
(2)A seguito di un’inchiesta di riesame la Commissione ha modificato tali misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 (4) (il «regolamento modificativo») al fine di tener conto delle variazioni delle circostanze intervenute durante il periodo di imposizione delle misure e di rendere queste ultime più efficaci sulla base dell’interesse dell’Unione.
(3)Nel quadro di tale inchiesta di riesame alcune parti, tra cui l’Associazione dei costruttori europei di automobili («ACEA»), hanno chiesto di escludere dall’ambito di applicazione delle misure la categoria di prodotti 4B (cui appartengono i fogli rivestiti di metallo utilizzati principalmente nel settore automobilistico). ACEA ha sostenuto che l’uso di tale categoria di prodotti da parte dell’industria automobilistica dell’Unione era fondamentale per il proseguimento delle normali operazioni commerciali del settore. Nonostante avesse riconosciuto che era nell’interesse dell’Unione separare i flussi commerciali tradizionali dei tipi di prodotto utilizzati dall’industria automobilistica, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per una tale esclusione diretta dal sistema del contingente tariffario. In seguito alla consultazione di tutte le parti interessate la Commissione ha quindi deciso che anziché escludere la categoria 4B (che potrebbe includere anche prodotti destinati ad altri usi), fosse opportuno limitarne l’uso alle sole importazioni in grado di dimostrare un uso finale nel settore automobilistico. Mediante il regolamento modificativo le importazioni corrispondenti sono state pertanto vincolate al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In linea generale il settore automobilistico e i suoi fornitori di acciaio hanno accolto con favore questa soluzione in quanto avrebbe garantito l’uso esclusivo del contingente tariffario per la categoria di prodotti 4B da parte dell’industria automobilistica dell’Unione e protetto i flussi commerciali tradizionali. Dai risultati delle consultazioni con i membri dell’OMC non è emersa alcuna opposizione a tale modifica per quanto riguarda la categoria 4B.
(4)Dopo l’entrata in vigore del regolamento modificativo la Commissione è rimasta in stretto contatto con ACEA e con gli esportatori (in particolare coreani) dei prodotti di acciaio che rientrano nella categoria 4B. Dato che l’industria utilizzatrice non importava direttamente il prodotto soggetto al requisito dell’uso finale, l’attuazione di tale regime richiedeva una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di importazione, dagli ordini iniziali fino al momento in cui le importazioni raggiungevano l’utilizzatore finale del prodotto. La Commissione è stata informata del fatto che tale necessaria, stretta collaborazione tra i diversi operatori (che comporta la proroga delle autorizzazioni esistenti concesse all’industria automobilistica dell’Unione, la concessione di una nuova autorizzazione a favore degli importatori e/o il trasferimento di diritti e obblighi tra le varie parti coinvolte nella relativa catena di approvvigionamento) non ha funzionato come inizialmente previsto. Non è stato quindi possibile effettuare una quota importante delle importazioni nell’ambito della categoria di prodotti 4B dopo l’entrata in vigore delle misure modificate, nonostante la stretta collaborazione in atto tra la Commissione, gli esportatori, gli importatori di acciaio e le autorità doganali nazionali degli Stati membri dell’UE e dei paesi terzi per risolvere tali questioni. Non è stato inoltre possibile accelerare il processo amministrativo al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni di uso finale.
(5)È altresì emerso che qualsiasi soluzione volta ad attuare un regime di uso finale efficace richiederebbe ancora del tempo, senza garanzia di soluzioni adeguate e immediate. Nel frattempo una quota significativa dei prodotti della categoria 4B è trattenuta alla frontiera doganale dell’Unione in attesa di sdoganamento. Ciò colpisce gravemente e in maniera negativa, in alcuni casi fino a perturbare, le catene di approvvigionamento basate su un sistema «just-in-time», in particolare dato che l’industria automobilistica dell’Unione si avvale in larga misura di tipi di acciaio altamente specializzati. Date le potenziali ripercussioni economiche negative che ne derivano e il fatto che tali limitazioni sono in evidente contrasto con l’obiettivo della Commissione di garantire i flussi commerciali tradizionali nell’interesse dell’Unione, la Commissione, sentiti i pareri di tutte le parti interessate coinvolte nella questione, ritiene che sia opportuno revocare il regime di uso finale per questa categoria.
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e i suoi allegati dovrebbero pertanto essere nuovamente modificati in modo da tenere conto adeguatamente della situazione vigente prima dell’introduzione del requisito dell’uso finale per le categorie 4A e 4B avvenuta mediante il regolamento di modifica.
(7)In seguito alle consultazioni con la Corea, il paese esportatore maggiormente interessato dal meccanismo di uso finale, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno modificare anche l’assegnazione del volume del contingente tariffario tra le categorie di prodotti 4A e 4B per questo paese stabilita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Ciò è necessario al fine di tenere conto del volume dei tipi di acciaio destinati al settore automobilistico importati nell’ambito della categoria di prodotti 4A dall’entrata in vigore del regolamento modificativo, alla luce dell’impossibilità di importare tali prodotti nell’ambito della categoria 4B soggetta al meccanismo di uso finale.
(8)La Commissione resta del parere che, nell’interesse dell’Unione, potrebbe rendersi necessario in una fase successiva un meccanismo specifico, o il regime di uso finale (una volta risolte le questioni relative all’attuazione) o qualsivoglia sistema alternativo, al fine di separare le importazioni dei tipi di acciaio destinati al settore automobilistico nell’ambito della categoria di prodotti 4B. Tali aspetti saranno riesaminati di conseguenza nel contesto di una futura inchiesta di riesame sulla base delle osservazioni e delle proposte presentate dalle parti interessate, nonché di altri sviluppi concernenti questa categoria di prodotti. A tale riguardo va inoltre osservato che la Commissione ha recentemente aperto un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese che rientrano nella categoria di prodotti 4 (6).
(9)Il presente regolamento dovrebbe avere effetto retroattivo e quindi revocare, a decorrere dal 1o ottobre 2019, il requisito dell’uso finale introdotto dal regolamento modificativo. Ciò consentirà inoltre la restituzione di eventuali dazi di salvaguardia versati sulla base del contingente tariffario istituito dal regolamento modificativo ma non più giustificati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è sostituito dal seguente testo:
«2.Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 1 e 25, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.»
2.La sezione relativa alle categorie 4A e 4B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, allegato IV.1 — Volume dei contingenti tariffari, è sostituita dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Ottobre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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