La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 8 dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito «accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato dell’accordo monetario.
(2)La Commissione deve modificare ogni anno l’allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell’Unione europea e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
(3)Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell’Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
(4)L’allegato dell’accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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