Il Comitato,
visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera («il Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.
(2)A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’accordo.
(3)La decisione n. 1/2013 del Comitato misto (1) stabilisce il riconoscimento, su base di reciprocità, dei certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie rilasciati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza di uno Stato membro o della Svizzera in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa stabilisce inoltre il riconoscimento, su base di reciprocità, delle dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, dei certificati «CE» di verifica, delle autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo, nonché degli organismi notificati previsti dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4)La direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa nuove prescrizioni per l’immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità, dei sottosistemi e dei veicoli ferroviari. La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) fissa nuove prescrizioni per il rilascio dei certificati di sicurezza unici delle imprese ferroviarie. Dette direttive assegnano inoltre nuove funzioni all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia»). In particolare, l’Agenzia è incaricata del rilascio delle autorizzazioni d’immissione sul mercato di un veicolo e delle autorizzazioni del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797 («le autorizzazioni UE del veicolo») nonché del rilascio dei certificati di sicurezza unici conformemente all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 («i certificati di sicurezza unici»). Le direttive devono essere recepite dagli Stati membri entro il 16 giugno 2019 oppure, nel caso degli Stati membri che ne hanno debitamente informato la Commissione e l’Agenzia, entro il 16 giugno 2020. Le direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE sono abrogate e sostituite dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 a decorrere dal 16 giugno 2020.
(5)La Svizzera prevede inoltre di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. È pertanto necessario inserire nell’accordo le nuove disposizioni sostanziali delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante una revisione dell’allegato 1.
(6)Nella sua forma attuale l’accordo non prevede la possibilità che le istituzioni o gli organi dell’Unione europea esercitino competenze in Svizzera e non consente al Comitato misto di modificare l’accordo in tal senso. In attesa di una modifica dell’accordo nell’ambito delle procedure applicabili, è necessario stabilire disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. A tal fine occorre precisare che la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili in Svizzera può essere stabilita mediante la combinazione di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’Agenzia, da un lato, e di una verifica da parte della Svizzera del rispetto delle norme nazionali svizzere, dall’altro. Per quanto riguarda il rilascio dei certificati di sicurezza unici o delle autorizzazioni UE del veicolo, l’Agenzia dovrebbe tenere conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza o delle autorizzazioni del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.
(7)È opportuno che i certificati «CE» e le dichiarazioni «CE» di cui alla direttiva (UE) 2016/797 siano reciprocamente riconosciuti.
(8)Al fine di limitare gli oneri amministrativi, dovrebbe essere consentito ai richiedenti di presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico o un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’Agenzia e per la verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera. Per lo stesso motivo si dovrebbe consentire ai richiedenti di avvalersi a tal fine dello sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Alla Svizzera dovrebbe essere accordato l’accesso allo sportello unico e l’Agenzia e la Svizzera dovrebbero cooperare nella misura necessaria all’attuazione della presente decisione.
(9)Le norme nazionali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, applicabili al rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo sul territorio svizzero («le norme nazionali»), dovrebbero essere notificate ai fini della pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796. I settori ai quali le norme nazionali svizzere sono applicabili dovrebbero essere elencati nell’allegato 1 dell’accordo.
(10)La Svizzera e l’Unione europea sono impegnate a eliminare le norme nazionali superflue che ostacolano l’interoperabilità e la fluidità della circolazione ferroviaria tra la Svizzera e l’Unione europea. Alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità e dovrebbero essere rivedute entro il 31 dicembre 2020 ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento.
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