La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 30 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda da parte di Biomolécules et Biotechnologies Végétales (BBV) EA2106 e Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) per l’approvazione dei tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base. Tale domanda era corredata degli elementi prescritti all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 2 maggio 2018 l’Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sui tannini dei sarmenti di Vitis vinifera (2). Il 24 giugno 2019 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dei tannini dei sarmenti di Vitis vinifera e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 22 ottobre 2019.
(3)La documentazione fornita dai richiedenti non dimostra che i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera soddisfano i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(4)Nella relazione tecnica dell’Autorità sono stati individuati problemi specifici riguardanti i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera. Non era disponibile alcuna valutazione tossicologica per i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera usati come prodotto fitosanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini. Lo stesso vale per la stima della valutazione del rischio di esposizione non alimentare, in particolare per gli astanti e i residenti. Inoltre non vi erano informazioni sufficienti per effettuare una valutazione del rischio ambientale della sostanza.
(5)Non era disponibile alcuna valutazione pertinente, effettuata conformemente ad altri atti normativi dell’Unione, come previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(6)La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulla relazione tecnica dell’Autorità e sul progetto di relazione di esame della Commissione. I richiedenti non hanno presentato osservazioni.
(7)Ne consegue che, come indicato nella relazione di esame della Commissione, non è stato stabilito che le prescrizioni di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare i tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base.
(8)Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione dei tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
I tannini dei sarmenti di Vitis vinifera non sono approvati come sostanza di base.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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