La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare gli articoli 71, 76 e 111,
considerando quanto segue:
(1)Le norme che disciplinano lo scambio di dati in formato elettronico tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009 («il regolamento sul controllo»). Gli articoli 71, 76 e 83 di tale regolamento riguardano specificamente lo scambio di rapporti di ispezione e di sorveglianza.
(2)La Commissione ha elaborato un nuovo formato per la trasmissione dei dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza che è opportuno utilizzare per tutti i futuri scambi di dati elettronici di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo.
(3)Il titolo IX, capo I bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2) stabilisce le norme che disciplinano lo scambio di dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato. Tali norme devono essere modificate per tenere conto del nuovo formato elaborato dalla Commissione per i dati di ispezione e di sorveglianza nonché delle nuove tecnologie e delle norme internazionali.
(4)Poiché il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (3) è stato abrogato dal regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno che i riferimenti al suddetto regolamento contenuti nel titolo IX, capo I bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano soppressi.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 è così modificato:
a)L’articolo 146 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 146 bis
Il presente capo stabilisce norme dettagliate per lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo, per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione di sorveglianza di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, come pure per la notifica dei dati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»;
b)All’articolo 146 decies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Gli Stati membri di bandiera utilizzano l’XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12 come formato per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»;
c)All’articolo 146 decies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.I quantitativi indicati nelle relazioni di cattura si basano sui quantitativi sbarcati. Se le catture non sono ancora sbarcate, deve essere inviata una stima della relazione di cattura con l’indicazione “conservate a bordo”. Entro il 15o giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il luogo dello sbarco.»;
d)All’articolo 146 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri e gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato, comprese le modifiche derivanti dagli articoli 146 septies, 146 octies, 146 nonies e 146 duodecies, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.»;
e)E’ aggiunto il seguente articolo 146 duodecies:
«Articolo 146 duodecies
Scambio di dati relativi a ispezione e sorveglianza
1.Il formato da utilizzare per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza, di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato, è l’XSD dell’ambito “Ispezione e sorveglianza” basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8.
2.A decorrere da una data stabilita di concerto con gli Stati membri a norma dell’articolo 146 undecies, paragrafo 2, i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi di ispezione e di sorveglianza e di rispondere alle richieste di dati di ispezione e di sorveglianza in conformità all’XSD dell’ambito “Ispezione e sorveglianza” basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8.»;
f)Nell’allegato XII, dopo la riga «P1000 – 7; Ambito posizione della nave», è inserita la seguente riga:
«P1000 – 8; Ambito ispezione e sorveglianza».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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