La Presidente della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l’articolo 38,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 38 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del Comitato esecutivo, ovvero dalle firme di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE. Per facilitare processi operativi efficienti all’interno della BCE, i membri del personale dovrebbero essere autorizzati a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi in virtù della propria funzione all’interno della BCE.
(2)La presente decisione attribuisce al Responsabile generale dei servizi (Chief Services Officer), che agisce per conto del presidente, il potere di autorizzare membri del personale a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in casi eccezionali e qualora la natura delle circostanze lo giustifichi.
(3)Talvolta per una persona che non è un membro del personale della BCE si rivela necessario agire in veste di agente della BCE ed esercitare diritti per conto della BCE, ovvero vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, ad esempio accettando lavori da parte di un prestatore di servizi della BCE oppure nell’ambito di appalti congiunti con altre istituzioni dell’Unione. Pertanto, il Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, dovrebbe essere in grado di autorizzare in via eccezionale una tale persona a vincolare giuridicamente la BCE, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE.
(4)La presente decisione fa salva qualsiasi specifica autorizzazione a vincolare giuridicamente la BCE, presente o futura, concessa dal presidente, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto del SEBC.
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Poteri di firma funzionali
1.In virtù della propria funzione, i membri del personale sono autorizzati, a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi nei rispettivi settori di competenza, come ulteriormente specificato negli allegati I e II alla presente decisione.
2.Allo scopo di determinare una categoria ai sensi del paragrafo 1, nei casi in cui non sia possibile determinare in modo chiaro il valore netto dell’impegno assunto, è necessario procedere ad una stima ragionevole e prudente. Tale stima deve tenere conto dei potenziali rischi per la BCE, in particolare dei rischi finanziari e del rischio reputazionale.
Articolo 2
Poteri di firma previa autorizzazione speciale
1.Nei casi non ricompresi nell’articolo 1 e ove giustificato, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso in via eccezionale il potere di autorizzare altri membri del personale della BCE (membri del personale oppure membri del personale con contratto a breve termine) a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi.
2.Il Responsabile generale dei servizi è tenuto a presentare al presidente una relazione annuale sulle decisioni assunte sulla base dei poteri concessi ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 3
Autorizzazione di terzi alla firma
1.Per questioni che rientrano nelle aree di sua competenza, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso il potere di autorizzare in via eccezionale una persona che non sia un membro del personale della BCE a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE per dare attuazione agli accordi contrattuali che la BCE ha stipulato con tale persona o con l’ente a cui tale persona è affiliata.
2.In quest’ambito non è previsto il diritto a ulteriori autorizzazioni secondarie.
Articolo 4
Libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE
I membri del personale della BCE autorizzati a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi sono elencati nel Libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/2 (1).
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1° Gennaio 2020.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 Novembre 2019
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
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