La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE stabilisce il metodo per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi per i RAEE stabiliti all’allegato V di detta direttiva.
(2)Al fine di garantire l’armonizzazione del calcolo, della verifica e della comunicazione, è necessario stabilire norme ulteriori su una serie di parametri relativi al calcolo. Detti parametri riguardano, in particolare, il calcolo del peso dei RAEE preparati per il riutilizzo, introdotti in un impianto di riciclaggio, recuperati e trattati nello Stato membro in cui sono stati raccolti, in un altro Stato membro o in un paese terzo.
(3)Ai fini del raggiungimento di un obiettivo di recupero minimo combinato. è in particolare opportuno prendere in conto la preparazione per il riutilizzo unitamente al riciclaggio.
(4)Al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle norme sui metodi di calcolo da parte di tutti gli Stati membri è inoltre necessario stabilire, per i più comuni materiali costituenti i RAEE e per talune operazioni di riciclaggio, quali materiali di rifiuto dovrebbero essere inclusi nel calcolo e il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un’operazione di riciclaggio.
(5)Allo scopo di garantire la comparabilità dei dati da comunicare sul riciclaggio dei RAEE, il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un’operazione di riciclaggio dovrebbe applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un trattamento preliminare.
(6)È altresì necessario chiarire il metodo di calcolo per la quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati per quanto riguarda i materiali rimossi durante il trattamento preliminare.
(7)Poiché il trattamento dei RAEE può comportare fasi diverse ai fini delle quali i RAEE possono essere inviati in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione per essere sottoposti a trattamento, sia come dispositivi completi sia come parti, è necessario chiarire cosa può essere incluso nel peso dei RAEE trattati negli Stati membri coinvolti in tale operazione.
(8)A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, il trattamento dei RAEE può anche essere effettuato, a determinate condizioni, al di fuori dello Stato membro che li ha raccolti o dell’Unione. In tali casi, solo lo Stato membro che ha raccolto i RAEE dovrebbe poterli prendere in considerazione ai fini dei propri obiettivi di recupero minimi.
(9)L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri di raccogliere determinati tipi di informazioni riguardo le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e i RAEE.
(10)L’articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dispone che gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4 dell’articolo stesso, secondo il formato stabilito dalla Commissione. Tale formato dovrebbe essere tale da garantire che i dati comunicati forniscano una base solida per la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi minimi per la raccolta e il recupero dei RAEE di cui alla direttiva 2012/19/UE.
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