Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)La Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. La decisione BCE/2010/14 (1) stabilisce norme e procedure comuni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione e nell’interpretazione della decisione BCE/2010/14 è necessario apportare una serie di modifiche tecniche e fornire qualche ulteriore chiarimento e miglioramento riguardo a determinate norme, procedure e definizioni. In particolare, sono necessarie istruzioni e definizioni più chiare per quanto riguarda i dati da segnalare sul numero delle banconote in euro trattate, smistate come non idonee e rimesse in circolo.
(2)Attualmente le banconote di cui alla categoria 3 devono essere consegnate alle banche centrali nazionali immediatamente oppure entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal deposito nell’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote. Poiché le banconote di cui alla categoria 3 sono talvolta miste alle banconote di cui alle categorie 4a e 4b, ciò comporta che un numero più elevato di banconote autentiche viene sottoposto inutilmente a un’ulteriore analisi. È pertanto necessario prevedere il ritrattamento delle banconote di cui alla categoria 3 per consentire la loro separazione dalle banconote di cui alle categorie 4a e 4b.
(3)L’allegato IV alla decisione BCE/2010/14 fissa i dettagli relativi ai dati che devono essere raccolti dai soggetti che operano con il contante. Per motivi di chiarezza, i dettagli dei dati da segnalare devono essere ulteriormente specificati per garantire che tali dati siano il più possibile esaurienti ed accurati.
(4)La decisione BCE/2013/10 (2) ha introdotto nuove norme per le future serie di banconote in euro e per chiarire e migliorare talune procedure riguardanti la riproduzione, lo scambio e il ritiro delle banconote in euro. Di conseguenza, sono altresì necessarie talune modifiche alle disposizioni della decisione BCE/2010/14.
(5)Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2010/14 è modificata come segue:
1.L’articolo 2, paragrafo 13, è sostituito dal seguente:
«13.Per “banconote in euro” si intendono le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla decisione BCE/2013/10 (*1) o a eventuali atti giuridici che sostituiscano o modifichino tale decisione e che presentano le specifiche tecniche indicate dal Consiglio direttivo.
(*1)Decisione BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).»;"
2.L’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione;
3.L’allegato IIa è sostituito dall’allegato II alla presente decisione.
4.L’allegato IV è sostituito dall’allegato III alla presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finali
1.La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.I soggetti che operano con il contante, appartenenti a uno Stato membro che adotta l’euro dopo l’adozione della presente decisione, applicano la presente decisione dalla data in cui lo Stato membro in cui hanno la loro sede adotta l’euro.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 Dicembre 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Christine LAGARDE
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