La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le norme che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rispettare quando eseguono controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione.
(2)A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a meno che non siano esenti da tali controlli in base all’articolo 48 di tale regolamento. Detti controlli ufficiali devono comprendere controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. Al fine di garantire l’attuazione uniforme degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625 e l’esecuzione efficace dei controlli ufficiali sulle summenzionate categorie di animali e merci, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme dettagliate relative all’esecuzione di controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici ai posti di controllo frontalieri.
(3)Le norme sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici ai posti di controllo frontalieri di arrivo o ai punti di controllo dovrebbero applicarsi anche ad alcune categorie di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e ad altre condizioni di entrata nell’Unione e che sono oggetto delle misure di emergenza previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625.
(4)Le operazioni svolte durante i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici prima della data di applicazione del presente regolamento si sono dimostrate efficaci e garantiscono un elevato livello di esecuzione dei controlli. Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto basarsi sugli stessi principi delle prescrizioni per l’esecuzione dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici previsti nelle direttive 91/496/CEE (2), 97/78/CE (3) e 2000/29/CE (4) del Consiglio, nei regolamenti (CE) n. 136/2004 (5) e (CE) n. 282/2004 (6) della Commissione e nella decisione 97/794/CE della Commissione (7).
(5)È opportuno controllare tutti i documenti pertinenti che devono accompagnare le partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, al fine di assicurarsi che siano basati sul modello di documento pertinente, che soddisfino le prescrizioni di certificazione generali e che forniscano le garanzie previste dalla normativa dell’Unione o dalle norme nazionali applicabili.
(6)Quando le partite di alcune categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 entrano nell’Unione, la normativa unionale prevede che debbano essere effettuate analisi, prove o diagnosi di laboratorio o che il mezzo di trasporto debba essere sigillato per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e per prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante. In tali casi i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio o i numeri di sigillo dovrebbero essere registrati nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).
(7)Per garantire la tracciabilità degli animali e delle merci che entrano nell’Unione l’originale e, ove applicabile, la copia dei certificati o dei documenti ufficiali dovrebbero essere conservati per un determinato periodo al posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione.
(8)Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dai regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 e dalla decisione 97/794/CE, è opportuno che tali atti siano abrogati con efficacia a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
(9)Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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