La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2) («il regolamento iniziale»), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»). I dazi antidumping individuali in vigore erano compresi tra il 13,1 % e il 23,4 %. A tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, elencati in un allegato di detto regolamento, è stato applicato un dazio del 17,9 %, mentre tutti gli altri produttori esportatori erano soggetti al dazio residuo del 36,1 %. Tali misure sono denominate in appresso «le misure iniziali» e l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione (4) a quattro produttori esportatori cinesi è stato applicato il dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione; tali produttori esportatori sono stati aggiunti all’elenco di produttori esportatori cinesi di cui all’allegato del regolamento iniziale.
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione (5) ad altri quattro produttori esportatori cinesi è stato applicato il dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione; tali produttori esportatori sono stati aggiunti all’elenco di produttori esportatori cinesi di cui all’allegato del regolamento iniziale.
(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione quest’ultima ha mantenuto le misure iniziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (6). Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza è denominata in appresso «l’ultima inchiesta».
1.2.Apertura d’ufficio
(5)All’inizio del 2019 la Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili in relazione alle strutture e ai canali di vendita degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dopo l’istituzione delle misure iniziali. Dal confronto dei dati sulle esportazioni tra il 2014 e il 2018 è emerso un netto aumento o calo delle esportazioni di alcuni produttori esportatori, che era un indicatore della riorganizzazione dei canali di vendita. In alcuni casi, inoltre, le esportazioni effettive di alcuni produttori esportatori superavano la produzione dichiarata. È inoltre emersa la questione dell’uso improprio di codici aggiuntivi TARIC specifici delle società.
(6)Da tali indicatori è risultato che alcuni produttori esportatori attualmente soggetti al dazio residuo del 36,1 % e taluni produttori esportatori soggetti a un dazio individuale vendevano i loro oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica tramite altri produttori esportatori soggetti a un dazio inferiore.
(7)La modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni dalla Cina di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, verificatasi dopo l’istituzione delle misure iniziali senza che vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, risulterebbe derivare dalle suddette pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. Gli elementi di prova a disposizione della Commissione hanno inoltre indicato che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultavano indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Tra il 2014 e il 2018 i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, quale definito al considerando 15, sono infatti aumentati in modo significativo per alcuni produttori esportatori. In alcuni casi, inoltre, le esportazioni effettive di alcuni produttori esportatori superavano la produzione da essi dichiarata. Vi erano anche elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.
(8)La Commissione disponeva infine di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
(9)Dopo avere informato gli Stati membri, la Commissione ha pertanto stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 (7) (il «regolamento di apertura»), avviando di propria iniziativa un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina importati con i 50 codici aggiuntivi TARIC elencati nell’allegato del regolamento di apertura. Tali codici aggiuntivi TARIC erano stati attribuiti a 50 produttori esportatori che erano gruppi di società o singole società della RPC («società»).
(10)La Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica importati con i 50 codici aggiuntivi TARIC elencati nell’allegato del regolamento di apertura.
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