Il Comitato Misto SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
(2)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all’equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d’America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(3)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(6)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
1.Dopo il punto 31bcai (Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
«31bcaj.
32016 D 1073: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all’equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d’America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 24).
31bcak.
32016 D 2270: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 42).
31bcal.
32016 D 2271: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 45).
31bcam.
32016 D 2272: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 48).
31bcan.
32016 D 2273: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 51).»
2.
Al punto 31bch (Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
—32017 R 1800: Regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017 (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 14).»
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) 2017/1800 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1073, (UE) 2016/2270, (UE) 2016/2271, (UE) 2016/2272 e (UE) 2016/2273 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 Dicembre 2018
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
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