Il Comitato Misto SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2.
(2)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (2).
(3)Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1.
(4)Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono le espressioni «ente impresa madre nell’UE», «società di partecipazione finanziaria madre nell’UE» e «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE» che, nel contesto dell’accordo SEE, sono intese come riferimenti a soggetti che corrispondono alle definizioni contenute nel regolamento, sono stabiliti in una parte contraente del SEE e non sono filiazioni di nessun altro ente costituito in un’altra parte contraente del SEE.
(5)La direttiva 2013/36/UE abroga le direttive 2006/48/CE (4) e 2006/49/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
(6)Le possibili riduzioni ingiustificate dei fondi propri derivanti dall’uso di modelli interni sono state limitate, fra l’altro, dalla legislazione nazionale che attua l’articolo 152 della direttiva 2006/48/CE, sostituito alla fine del 2017 dall’articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono tuttavia diverse altre disposizioni che permettono alle autorità competenti di affrontare la stessa questione, fra cui la possibilità di adottare misure volte a controbilanciare le riduzioni ingiustificate degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (si veda ad esempio l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE) e a imporre prudenti margini di cautela nella calibrazione dei modelli interni [si vedano ad esempio l’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE].
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