Il Comitato Misto SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX e XIX dell’accordo SEE,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
1.Al punto 31 g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«—32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.»
2.Dopo il punto 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:
«31j.32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
a)Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
b)All’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE)”;
c)All’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 27, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il/del 20 marzo 2014” leggasi “la/della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”;
d)All’articolo 14, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 20 marzo 2014” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019” e anziché “al 21 marzo 2019” leggasi “per i cinque anni successivi”;
e)All’articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
“Il Liechtenstein è esonerato dal controllo statistico richiesto dall’articolo 26, paragrafo 2”;
f)All’articolo 34, paragrafo 2, quinto comma, e paragrafo 4, lettera b), i termini “l’ABE può agire” sono sostituiti dai termini “l’ABE o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA, può agire”;
g)All’articolo 37, i termini “l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE” sono sostituiti dai termini “l’ABE o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE o, a seconda dei casi, dall’Autorità di vigilanza EFTA”;
h)All’articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 21 marzo 2016” e “del 20 marzo 2014” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”, anziché “fino al 21 marzo 2017” leggasi “fino a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019” e anziché “entro il 21 marzo 2017” leggasi “entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”.»
Articolo 2
Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«—32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.»
Articolo 3
Il testo della direttiva 2014/17/UE, rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 Maggio 2019
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Claude MAERTEN
Tratto da:
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it