La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell’Unione al fine di verificare il rispetto della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.
(2)L’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento. Le frequenze relative ai controlli di identità e ai controlli fisici dovrebbero pertanto essere stabilite in funzione del rischio che ciascun animale, merce o categoria di animali o merci costituisce per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, per il benessere degli animali o, relativamente agli organismi geneticamente modificati, anche per l’ambiente.
(3)Al fine di garantire che le frequenze dei controlli fisici previste a norma del presente regolamento siano rispettate in maniera uniforme, è opportuno che, per la selezione delle partite per i controlli fisici, nel presente regolamento siano stabilite disposizioni finalizzate ad utilizzare il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.
(4)Le frequenze stabilite in conformità al presente regolamento dovrebbero essere applicabili agli animali e alle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinati all’immissione in commercio. La frequenza dei controlli fisici eseguiti ai posti di controllo frontalieri per accertare la conformità al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe tuttavia essere determinata in conformità all’articolo 45, paragrafo 5, di tale regolamento.
(5)La direttiva 91/496/CEE del Consiglio (3) fissa le norme relative all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione. L’articolo 4 di tale direttiva dispone che ciascuna partita di animali dovrebbe essere sottoposta a controlli di identità e a controlli fisici.
(6)La direttiva 91/496/CEE è abrogata dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019. Tenendo conto del rischio che alcune categorie di animali costituiscono per la salute dell’uomo o degli animali e per il benessere degli animali, è opportuno che continuino ad applicarsi agli animali che entrano nell’Unione in provenienza da paesi terzi le stesse frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui alla direttiva 91/496/CEE o stabilite in base alla stessa.
(7)Al fine di garantire l’efficacia dei controlli ufficiali, i controlli di identità e i controlli fisici dovrebbero essere eseguiti in modo tale che l’operatore responsabile della partita non possa prevedere se una determinata partita sarà sottoposta a controlli fisici.
(8)L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130 della Commissione (4) stabilisce norme dettagliate sui controlli di identità per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, in base al fatto che la partita sia soggetta o meno a controlli fisici.
(9)I criteri di base volti a determinare le frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti sui prodotti di origine animale, sul materiale germinale, sui sottoprodotti di origine animale, sui prodotti derivati, sul fieno e sulla paglia e sui prodotti compositi dovrebbero essere stabiliti tenendo conto delle informazioni relative ai rischi associati alle categorie di animali o merci e delle valutazioni scientifiche disponibili.
(10)Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione in conformità all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, dei risultati dei controlli eseguiti dagli esperti della Commissione nei paesi terzi in conformità all’articolo 120, paragrafo 1, di tale regolamento e delle informazioni raccolte mediante l’IMSOC, dovrebbe essere possibile modificare le frequenze dei controlli fisici derivanti dai criteri di base.
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