Decisione (PESC) 2019/2112 del Consiglio del 9 Dicembre 2019 che modifica la Decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DE

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2303 (1).

(2)La decisione (PESC) 2017/2303 prevede un periodo di dodici mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1943 (2) che proroga il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303 di 12 mesi.

(4)Il 24 giugno 2019 l'organizzazione per il divieto delle armi chimiche (OPCW), che è responsabile per l'attuazione tecnica del progetto sostenuto dalla decisione (PESC) 2017/2303 ha chiesto all'Unione l'autorizzazione a prorogare di 24 mesi, portandolo a un totale di 48 mesi, il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303.

(5)Questa ulteriore proroga del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303 consentirebbe all'OPCW di proseguire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione oltre il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della stessa e di conseguire gli obiettivi previsti di tali attività, compreso il rafforzamento della capacità dell'OPCW di affrontare la minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche.

(6)La modifica richiesta della decisione (PESC) 2017/2303 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e il punto 8 dell'allegato di tale decisione, nel caso in cui il riferimento alla durata del progetto debba essere modificato.

(7)Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2303, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dall'OPCW il 24 giugno 2019, potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.

(8)La decisione (PESC) 2017/2303 dovrebbe pertanto essere modificata per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione, prorogandone opportunamente la durata,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2303 è così modificata:

1)All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.»;

2)Il punto 8 dell'allegato è sostituito dal seguente:

«Durata prevista

La durata prevista del progetto è di 48 mesi.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Dicembre 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0159.01.ITA&toc=OJ:L:2019:318:TOC

 

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