Decisione (PESC) 2019/2113 del Consiglio del 9 Dicembre 2019 che modifica la Decisione (PESC) 2016/2356 per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'Ue.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2356 (1).

(2)La decisione (PESC) 2016/2356 prevede un periodo di 36 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)Il 13 novembre 2019 il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) ha chiesto, per conto del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), di autorizzare l'Unione a prorogare di cinque mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2016/2356.

(4)La modifica richiesta della decisione (PESC) 2016/2356 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e la sezione 6 dell'allegato di tale decisione in cui il riferimento della durata del progetto dovrebbe essere modificato.

(5)Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2016/2356, espressamente menzionato nella richiesta formulata dal PNUS a nome del SEESAC il 13 novembre 2019, potrebbe essere realizzato senza implicazioni sul piano delle risorse,

(6)La decisione (PESC) 2016/2356 dovrebbe pertanto essere modificata per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività ivi previste, prorogandone opportunamente la durata,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/2356 è così modificata:

1)All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi quarantuno mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 oppure, se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine, sei mesi dopo la data di entrata in vigore della stessa.";

2)Il testo della sezione 6 dell'allegato è sostituito dal seguente:

"6.

Durata

In base all'esperienza acquisita con l'attuazione della decisione 2010/179/PESC del Consiglio e tenuto conto della portata regionale del progetto, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 41 mesi.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Dicembre 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0161.01.ITA&toc=OJ:L:2019:318:TOC

 

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