Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/2114 della Commissione del 6 Dicembre 2019 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1994 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana rilevati nei suini selvatici in Polonia.

(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1994 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici in Lituania e Polonia. A seguito di questi casi recenti della malattia e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali due Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(3)Nel novembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Mažeikiai in Lituania, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di detto allegato. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza la zona della Lituania elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che è situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte II colpita da questo caso recente di peste suina africana, dovrebbe ora essere menzionata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(4)Inoltre, per quanto riguarda la Polonia, alla fine del novembre 2019 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana nei suini selvatici nella regione polacca di Lubuskie, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero ora essere menzionate nella parte II, anziché nella parte I, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)Alla fine del novembre 2019 sono stati rilevati anche diversi nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti polacchi di Żyrardów, Białystok e Biłgoraj, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza le zone della Polonia elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da casi recenti di peste suina africana, dovrebbero ora essere menzionate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(6)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lituania e la Polonia e che tali zone siano debitamente elencate nell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 Dicembre 2019

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.318.01.0163.01.ITA&toc=OJ:L:2019:318:TOC

 

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