La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1) (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
(2)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3) ha stabilito i tenori massimi consentiti di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi e perclorato nei prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (4) istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide in alcune categorie di prodotti alimentari.
(3)Il regolamento (CE) n. 333/2007 stabilisce specifici criteri di prestazione che devono essere rispettati dai metodi convalidati di analisi relative ai contaminanti nei prodotti alimentari applicati dai pertinenti laboratori europei. È pertanto opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 333/2007 specifici criteri di prestazione cui deve essere conforme il metodo di analisi per il controllo dei tenori massimi di 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide nei prodotti alimentari.
(4)I laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection - LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification — LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (5). È pertanto opportuno adeguare le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 e relative al limite di rilevazione e al limite di quantificazione.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
(6)Il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:
1)All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Il campionamento e l’analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e perclorato di cui alle parti 3, 4, 6 e 9 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e per il controllo dei tenori di acrilammide conformemente al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (*1) sono effettuati conformemente all’allegato del presente regolamento.
(*1)Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).»;"
2)L’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 Novembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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