Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Una vigilanza prudenziale solida è parte integrante delle condizioni normative in base alle quali gli enti finanziari forniscono servizi all’interno dell’Unione. Le imprese di investimento sono, insieme agli enti creditizi, soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(2)I vigenti regimi prudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE sono basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività di un gran numero di imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri di tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere ulteriormente affrontati tramite meccanismi prudenziali efficaci, adeguati e proporzionati a livello dell’Unione che contribuiscano a creare condizioni di parità in tutta l’Unione, garantiscano una vigilanza prudenziale efficace, mantenendo nel contempo sotto controllo i costi di conformità, e assicurino un capitale sufficiente per i rischi delle imprese di investimento.

(3)Una vigilanza prudenziale solida dovrebbe assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e servire l’interesse superiore dei clienti. Si dovrebbe tenere conto del fatto che le imprese di investimento e i loro clienti possono potenzialmente esporsi a rischi eccessivi e si dovrebbero considerare i diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. La vigilanza prudenziale dovrebbe anche mirare a evitare di imporre un onere amministrativo sproporzionato alle imprese di investimento. Nel contempo, detta vigilanza prudenziale dovrebbe consentire di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza e la solidità delle imprese di investimento e la necessità di evitare costi eccessivi suscettibili di pregiudicare la redditività delle loro attività commerciali.

(4)Molti dei requisiti che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati in modo da preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell’eventualità di fallimenti e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. Sebbene la probabilità che un loro fallimento possa avere impatti negativi sulla stabilità finanziaria globale sia inferiore rispetto a quanto avviene con gli enti creditizi, esse pongono comunque un rischio che è necessario affrontare mediante un quadro solido. I rischi a cui è esposta la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli degli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell’Unione.

(5)Le differenze nell’applicazione del quadro prudenziale vigente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all’interno dell’Unione, ostacolando l’accesso degli investitori a nuove opportunità e a migliori modalità di gestione dei loro rischi. Tali differenze derivano dalla generale complessità di applicazione del quadro a imprese di investimento diverse sulla base dei servizi che forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano tale applicazione nel diritto o nelle prassi nazionali. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri sono state applicate, a determinate imprese di investimento, grandi maggiorazioni del capitale. Al fine di assicurare l’armonizzazione della vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento in tutta l’Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi che affrontino tali rischi.

(6)Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche, tuttavia, dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Tali imprese di investimento rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applica attualmente il quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE e che non godono di esenzioni specifiche dai loro principali obblighi. Le imprese di investimento più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi. Esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, le imprese di investimento sistemiche hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, analogamente ai grandi enti creditizi. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.

(7)È possibile che le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, che assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile su vasta scala, oppure che sono partecipanti diretti di controparti centrali, hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi. Alla luce delle loro dimensioni e delle loro attività, è possibile che tali imprese di investimento presentino rischi per la stabilità finanziaria paragonabili a quelli degli enti creditizi. Le autorità competenti dovrebbero poter imporre loro di rimanere soggette allo stesso trattamento prudenziale di tali enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità della vigilanza prudenziale a norma della direttiva 2013/36/UE.

(8)In alcuni Stati membri le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento potrebbero essere diverse da quelle competenti per la vigilanza sulla condotta sul mercato. È pertanto necessario istituire un meccanismo di cooperazione e di scambio di informazioni tra tali autorità al fine di garantire una vigilanza prudenziale armonizzata delle imprese di investimento in tutta l’Unione che funzioni in modo tempestivo ed efficace.

(9)Un’impresa di investimento può effettuare negoziazioni tramite un partecipante diretto in un altro Stato membro. Qualora ciò avvenga è opportuno porre in essere un meccanismo per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti interessate nei differenti Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe consentire la condivisione delle informazioni tra l’autorità competente per la vigilanza prudenziale dell’impresa di investimento e l’autorità che vigila sul partecipante diretto o l’autorità che vigila sulla controparte centrale in merito al modello e ai parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di margini delle imprese di investimento qualora tale metodo di calcolo sia usato come base per i requisiti di fondi propri dell’impresa di investimento.

(10)Al fine di favorire l’armonizzazione delle norme e prassi di vigilanza nell’Unione, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (ABE), in stretta cooperazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (ESMA) dovrebbe continuare a essere la principale autorità competente per il coordinamento e la convergenza delle prassi di vigilanza in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2019:314:TOC

 

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