La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 87, paragrafo 3, l’articolo 94, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 2, l’articolo 101, paragrafo 3, l’articolo 106, paragrafo 1, l’articolo 118, paragrafi 1 e 2, l’articolo 119, paragrafo 1, l’articolo 122, paragrafo 2, l’articolo 271, paragrafo 2, e l’articolo 279, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese tra l’altro norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all’interno dell’Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento. È pertanto opportuno adottare tali norme integrative al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema nel contesto del nuovo quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2016/429.
(2)Nello specifico, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme che integrano le disposizioni di cui alla parte IV, titolo I, capi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’obbligo di registrazione dei trasportatori che trasportano determinati animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati, il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri che comportano un rischio significativo per la sanità animale e degli incubatoi, i registri delle autorità competenti relativi ai trasportatori e agli stabilimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori e le prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme per garantire che la parte IV del medesimo regolamento sia applicata correttamente ai movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire anche norme relative a tali movimenti.
(3)Le «uova da cova» rientrano nella definizione di «materiale germinale» di cui all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) 2016/429 e sono pertanto soggette alle norme stabilite in tale regolamento per il materiale germinale. Al tempo stesso, le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nel presente regolamento per il pollame e i volatili in cattività dovrebbero applicarsi anche alle uova da cova di tali volatili; le uova da cova e gli stabilimenti che le forniscono dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
(4)Le norme integrative stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli animali terrestri detenuti, ma esistono alcune popolazioni di cavalli tenute allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone dell’Unione che non dipendono totalmente dal controllo dell’uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione; le prescrizioni in materia di tracciabilità stabilite nel presente regolamento non possono pertanto applicarsi pienamente a tali animali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto precisare che, sebbene in linea generale le norme in materia di sanità animale stabilite nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 si applichino a tali animali domestici della specie equina, sono necessarie alcune deroghe specifiche poiché non è possibile applicare ai cavalli che vivono al di fuori del controllo dell’uomo le prescrizioni in materia di identificazione degli animali terrestri detenuti.
(5)Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero inoltre integrare le norme di cui alla parte IX del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le misure transitorie per proteggere i diritti acquisiti e rispondere alle legittime aspettative dei portatori di interessi derivanti da atti dell’Unione preesistenti.
(6)Le norme stabilite nel presente regolamento sono sostanzialmente collegate tra loro e si applicano agli operatori che trasportano o detengono animali terrestri o uova da cova. Nell’interesse della coerenza e della semplicità e al fine di garantire l’applicazione efficace delle norme ed evitarne la duplicazione, tali norme dovrebbero pertanto essere stabilite in un unico atto anziché sparse in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre coerente con quello degli obiettivi del regolamento (UE) 2016/429, ossia semplificare le norme dell’Unione in materia di sanità animale rendendole così più trasparenti e facili da applicare.
(7)L’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di specificare i tipi di trasportatori, diversi da quelli che trasportano ungulati detenuti tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, la cui attività di trasporto comporta rischi specifici e significativi per determinate specie di animali e di stabilire gli obblighi di informazione che tali trasportatori devono rispettare per essere registrati a norma dell’articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429. Per consentire all’autorità competente di esercitare efficacemente la sorveglianza nonché di prevenire, controllare ed eradicare le malattie animali trasmissibili, è quindi opportuno stabilire nel presente regolamento un elenco di questi altri tipi di trasportatori e stabilire norme relative alle informazioni che essi devono fornire ai fini della registrazione presso l’autorità competente.
(8)L’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che gli ungulati detenuti possono essere mossi in un altro Stato membro solo se tali animali sono stati raccolti in stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente conformemente a detto regolamento. L’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che prevedano deroghe all’obbligo di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti, quando tali stabilimenti costituiscono un rischio irrilevante.
(9)Data la situazione specifica degli equini, che non sempre sono detenuti principalmente a fini di produzione alimentare ma spesso per scopi ricreativi e sportivi, e tenuto conto che nella maggior parte dei casi tali animali sono semplicemente raggruppati in uno stabilimento per essere spostati in un altro Stato membro per scopi quali la partecipazione a esposizioni, eventi sportivi, culturali o simili, è opportuno prevedere nel presente regolamento una deroga all’obbligo per gli operatori di tali stabilimenti di chiedere l’approvazione dell’autorità competente in quanto tali stabilimenti costituiscono un rischio irrilevante per la sanità animale e nessun periodo di permanenza è applicabile in caso di malattie elencate per gli equini.
(10)L’articolo 94, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che le uova da cova possono essere mosse in un altro Stato membro solo se provengono da uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente conformemente a detto regolamento. Poiché le uova da cova di pollame o di altri volatili in cattività rientrano nella definizione di uova da cova di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti che producono tali uova destinate ad essere spostate in un altro Stato membro devono chiedere all’autorità competente il riconoscimento del loro stabilimento.
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