Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione del 28 Novembre 2019 relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano l’introduzione nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi. Più specificamente, essa prevede l’adozione da parte della Commissione di norme relative ad alcuni tipi di introduzione di tali prodotti. Le norme di polizia sanitaria stabilite da tale direttiva non incidono sulle norme relative ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio (2) e si applicano in parallelo a queste ultime.

(2)La direttiva 97/78/CE stabilisce norme che disciplinano l’organizzazione dei controlli veterinari sulle partite di prodotti di origine animale che provengono dai paesi terzi e che sono introdotte nell’Unione, compresi i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/99/CE. A norma dell’articolo 15 della direttiva 97/78/CE gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare, a determinate condizioni, la reimportazione di tali prodotti, qualora siano stati respinti da un paese terzo. Dette condizioni comprendono i requisiti di certificazione e sono intese a proteggere la sanità pubblica e animale.

(3)Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha abrogato la direttiva 97/78/CE con effetto dal 14 dicembre 2019. Tale regolamento ha stabilito un nuovo quadro giuridico per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali al fine di verificare la corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Esso stabilisce norme relative, tra l’altro, ai controlli ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale, compresi gli alimenti, che entrano nell’Unione. In aggiunta, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha abrogato la direttiva 2002/99/CE con effetto dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione delle malattie degli animali, comprese le norme per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale. Le norme stabilite in tali due regolamenti si applicano in parallelo; tuttavia, mentre le norme di cui al regolamento (UE) 2017/625 sono di natura orizzontale, quelle di cui al regolamento (UE) 2016/429 sono più specifiche per settore in quanto riguardano la sanità animale.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione (5) ha ora stabilito norme integrative in virtù del regolamento (UE) 2017/625 per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulle partite di animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo. Dette norme integrative sono intese a verificare che le partite rispedite siano conformi, tra l’altro, alle prescrizioni in materia di sanità animale e fanno riferimento a tali prescrizioni quali stabilite nelle norme dell’Unione in materia di sanità animale. Tale regolamento delegato si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, in linea con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

(5)Attualmente gli atti della Commissione che attuano la direttiva 2002/99/CE non stabiliscono prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per la reintroduzione nell’Unione di prodotti di origine animale che sono stati esportati dall’Unione e non sono stati ammessi in un paese terzo. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni in materia di sanità animale specifiche per la reintroduzione nell’Unione delle partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono state esportate dall’Unione e non sono state ammesse nei paesi terzi, al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili a tali partite e per attenuare i rischi potenziali per la sanità animale dopo il 14 dicembre 2019, in seguito all’abrogazione della direttiva 97/78/CE.

(6)In particolare, lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico di tali prodotti nei paesi terzi non dovrebbero comportare rischi di introduzione e diffusione nell’Unione di agenti patogeni di alcune malattie animali elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE.

(7)Oltre ai documenti originali rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, dovrebbe anche essere consentito verificare l’origine delle partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano in base all’equivalente elettronico del certificato ufficiale originale inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC), stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (6).

(8)Una partita di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che è stata rispedita nell’Unione in quanto non ammessa in un paese terzo dovrebbe poter essere trasportata in un luogo di destinazione nell’Unione, qualora l’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione abbia acconsentito a ricevere tale partita.

(9)È necessario garantire che le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono state rispedite nell’Unione in quanto non ammesse in un paese terzo arrivino al loro luogo di destinazione nell’Unione. I requisiti procedurali stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione (7) dovrebbero pertanto applicarsi al controllo del trasporto e dell’arrivo di tali partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione.

(10)Le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nella presente decisione di esecuzione dovrebbero applicarsi fino al 21 aprile 2021, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato della Commissione sulle norme in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso di determinati animali, prodotti germinali e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, si applicano a decorrere da tale data.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0111.01.ITA&toc=OJ:L:2019:317:TOC

 

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