La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è tenuta a rivedere periodicamente gli importi di base per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi per tenere conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. Nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017, l’indice europeo dei prezzi al consumo calcolato per l’Unione da Eurostat è aumentato del 4,03 %. Di conseguenza, gli importi di base summenzionati dovrebbero essere adeguati mediante un incremento pari a questa percentuale.
(2)La direttiva (UE) 2016/97 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificata.
(3)Per consentire agli Stati membri di adeguare gli importi di base pertinenti nelle loro disposizioni nazionali e per concedere agli intermediari assicurativi e riassicurativi tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di attuazione, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’EIOPA ha presentato alla Commissione.
(5)L’EIOPA ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2016/97
L’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97 è così modificato:
1)Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell’Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 300 380 EUR per ciascun sinistro e di 1 924 560 EUR l’anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.»;
2)Al paragrafo 6, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)Norme secondo cui l’intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 19 510 EUR;».
Articolo 2
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal [PO: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Maggio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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