Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
visti gli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (1) e della Repubblica di Croazia (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (3) («accordo»), è stato firmato il 9 settembre 2006 (4) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016 (5).
(2)La Bulgaria e la Romania sono diventate Stati membri dell’Unione il 1o gennaio 2007 e la Croazia il 1o luglio 2013.
(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione della Bulgaria e della Romania e della Croazia, l’adesione all’accordo deve essere approvata tramite un protocollo dell’accordo stesso («protocollo»). A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, di tali atti di adesione, a detta adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.
(4)Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il paese terzo interessato ai fini della conclusione dei protocolli degli accordi internazionali conclusi dall’Unione e dai suoi Stati membri.
(5)I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.
(6)È opportuno che il protocollo sia firmato,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La firma a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri del protocollo dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all’Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione di detto protocollo (6).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Marzo 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
DAEA
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