Il Comitato di Risoluzione Unico,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare, l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 5, l’articolo 50, paragrafo 3, l’articolo 56, paragrafi 1-3, l’articolo 61, l’articolo 63 e l’articolo 64,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (2),
vista la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1)Il Comitato di risoluzione unico («SRB») svolge i compiti di un’autorità di risoluzione nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») conformemente al regolamento (UE) n. 806/2014. La missione dell’SRB è garantire una risoluzione ordinata delle banche in difficoltà con il minimo impatto sull’economia reale, sull’ordinamento finanziario e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo.
(2)L’SRB può condurre indagini interne e/o accertamenti amministrativi d’ufficio o in seguito a informazioni riservate fornite dal personale dell’SRB nel quadro della procedura di denuncia di irregolarità. L’SRB può condurre procedimenti disciplinari conformemente all’allegato IX dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
(3)Nel contesto di indagini interne e/o accertamenti amministrativi e/o procedimenti disciplinari, l’SRB può notificare i casi all’Ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC) e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) conformemente alla decisione del consiglio di amministrazione presa nella sessione esecutiva del 6 novembre 2015, concernente i termini e le condizioni per le indagini interne in relazione alla prevenzione di frodi, corruzione e qualsiasi attività illegale deleteria per l’interesse delle Comunità (SRB/ES/2015/01).
(4)L’SRB, qui rappresentato dal responsabile dell’etica e della conformità dell’SRB, rispettivamente dal responsabile della protezione dei dati dell’SRB, tratta diverse categorie di dati personali, in particolare dati identificativi, dati di contatto, dati professionali e agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico con copertura che impedisce l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati vengono conservati in conformità con le norme dell’SRB sulla conservazione dei documenti. Al termine del periodo di conservazione, le informazioni relative al caso, inclusi i dati personali, vengono trasferite negli archivi storici o cancellate in conformità al principio di minimizzazione e di accuratezza dei dati;
(5)Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazioni di trattamento effettuate dall’SRB nella prestazione delle sue attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di violazioni, tra l’altro, del codice etico dell’SRB e dello statuto dei funzionari.
(6)Le norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento effettuate sia durante le indagini interne che esterne, nonché durante il monitoraggio del seguito dato all’esito di tali indagini. Le norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento che fanno parte delle attività collegate alle funzioni del responsabile dell’etica e della conformità dell’SRB e, ove applicabile, al responsabile della protezione dei dati dell’SRB. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dal responsabile dell’etica e della conformità dell’SRB, rispettivamente dal responsabile della protezione dei dati dell’SRB su richiesta, da e verso le autorità nazionali e le organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.
(7)L’SRB deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti fondamentali e delle libertà.
(8)In questo quadro l’SRB è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di accesso e rettifica, il diritto alla cancellazione, alla portabilità dei dati ecc. sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.
(9)Tuttavia, l’SRB può essere costretto a differire le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, tra cui l’IDOC e l’OLAF, e i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure, nonché per proteggere i suoi procedimenti disciplinari.
(10)L’SRB può quindi differire le informazioni allo scopo di proteggere le indagini e/o i procedimenti disciplinari.
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