Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Bielorussia in merito ad un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo»), parallelamente ai negoziati per un accordo sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato mediante uno scambio di messaggi elettronici il 17 giugno 2019.
(2)Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del 7 maggio 2009 sul partenariato orientale, l’Unione europea e i paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico alla liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza, e hanno ribadito l’intenzione di procedere per gradi verso un regime di esenzione dall’obbligo del visto per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.
(3)L’accordo mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (1); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(7)Il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla conclusione dell’accordo sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, circa la sicurezza e l’integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche.
(8)È opportuno firmare l’accordo e approvare le dichiarazioni comuni accluse all’accordo,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia di facilitazione del rilascio dei visti, con riserva della sua conclusione (3). (4)
Articolo 2
Le dichiarazioni comuni accluse all’accordo sono approvate a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 4
La Commissione valuta la sicurezza e l’integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche, e trasmette tale valutazione al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio decide in merito alla conclusione dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Ottobre 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
LEPPÄ
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