La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i sottosistemi e i componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune, che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all’allegato II di tale regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)Con il mandato M/300, del 15 febbraio 2000, la Commissione ha chiesto a CEN, Cenelec ed ETSI di redigere norme per i componenti di sicurezza di impianti adibiti al trasporto di persone a sostegno della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dal regolamento (UE) 2016/424 senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza.
(3)Sulla base del mandato M/300, il CEN ha redatto varie norme armonizzate relative ai requisiti di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. In particolare il CEN ha redatto la norma EN 17064:2018 e rivisto le norme EN 1709:2004, EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 e EN 12927-8:2004 sostituendole con le norme EN 1709:2019 e EN 12927:2019.
(4)La Commissione ha valutato, insieme al CEN, se le norme EN 17064:2018, EN 1709:2019 e EN 12927:2019 redatte dal CEN siano conformi al mandato M/300.
(5)Le norme EN 17064:2018, EN 1709:2019 e EN 12927:2019 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/424. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)La norma EN 1709:2019 sostituisce la norma EN 1709:2004 e la norma EN 12927:2019 sostituisce le norme EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 e EN 12927-8:2004. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme EN 1709:2019 e EN 12927:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme che vengono sostituite.
(7)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatti a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, elencati nell’allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatti a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, elencati nell’allegato II della presente decisione, sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 Novembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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