Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione del 15 Novembre 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della Direttiva 96/53/CE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (1), in particolare l’articolo 8 ter, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il miglioramento delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli può dare un importante contributo alla riduzione dei consumi di carburante e quindi delle emissioni di CO2. Non sono tuttavia possibili miglioramenti significativi delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli se le dimensioni autorizzate dei veicoli stradali, tenendo conto anche dei dispositivi aerodinamici, non lo consentono. Pertanto è stata modificata la direttiva 96/53/CE al fine di prevedere deroghe alla lunghezza massima autorizzata per i veicoli, anteriormente e posteriormente, a determinate condizioni.

(2)Per garantire la sicurezza dei dispositivi aerodinamici posteriori retraibili o pieghevoli dovrebbero essere indicate le situazioni in cui tali dispositivi possono essere utilizzati o chiusi, in particolare per quanto riguarda la vicinanza di altri utenti della strada, le caratteristiche specifiche della zona e i limiti di velocità. È opportuno inoltre garantire che i dispositivi aerodinamici posteriori retraibili o pieghevoli siano compatibili con le operazioni di trasporto intermodale, in particolare per quanto riguarda le manovre di carico e scarico sulle unità di trasporto intermodale e per resistere alle forze eoliche durante il trasporto su tali unità.

(3)Va inoltre osservato che i veicoli o i veicoli combinati montati con dispositivi aerodinamici posteriori devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 96/53/CE, in particolare per quanto riguarda la corona circolare di cui al punto 1.5 dell’allegato I.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.297.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:297:TOC

 

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