Regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione del 7 Novembre 2019 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi quelli dell’acido erucico in alcuni prodotti alimentari.

(2)Il 21 settembre 2016 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sull’acido erucico negli alimenti e nei mangimi (3). L’EFSA ha stabilito per l’acido erucico una dose giornaliera tollerabile (DGT) di 7 mg/kg di peso corporeo. I livelli più elevati di esposizione alimentare sono stati osservati nei lattanti e altri bambini, che hanno livelli di esposizione superiori alla DGT. Ciò potrebbe indicare un rischio per i giovani con un alto livello di esposizione all’acido erucico.

(3)Dai dati relativi alla presenza di acido erucico negli oli e grassi vegetali emerge che è possibile ridurne il tenore nella maggior parte di questi applicando buone pratiche, ad esempio utilizzando varietà contenenti un basso tenore di acido erucico. Per gli oli vegetali, eccetto l’olio di camelina, l’olio di senape e l’olio di borragine, è pertanto opportuno ridurre il tenore massimo al livello stabilito dal Codex Alimentarius per l’olio di colza a basso tenore di acido erucico (4).

(4)Per l’olio di camelina, l’olio di senape e l’olio di borragine sussistono prove che non è possibile ottenere tenori più bassi applicando buone pratiche, in quanto non ne esistono varietà i cui oli vegetali contengano tenori di acido erucico più bassi rispetto al tenore massimo proposto per gli altri oli vegetali. Per tale motivo e dato che detti oli sono meno significativi per l’esposizione umana rispetto agli altri oli vegetali, il tenore massimo di acido erucico nell’olio di camelina, nell’olio di senape e nell’olio di borragine dovrebbe rimanere invariato. Per evitare la chiusura di piccole imprese e microimprese in alcuni Stati membri è inoltre opportuno, con il consenso dell’autorità competente, esentare l’olio di senape prodotto e consumato a livello locale in piccole quantità dall’applicazione del tenore massimo.

(5)Poiché il tenore massimo per gli oli e i grassi vegetali si applica anche agli oli vegetali impiegati come ingredienti alimentari, non è necessario stabilire un tenore massimo di acido erucico per gli alimenti con aggiunta di oli e grassi vegetali.

(6)Data l’elevata concentrazione di acido erucico nella senape, sussiste il rischio di un’esposizione significativa all’acido erucico attraverso il consumo di senape. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di acido erucico nella senape.

(7)Un tenore massimo di acido erucico nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento è già stabilito con regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (5). Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere il tenore massimo di acido erucico nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione.

(8)Il regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione (6) non fissa l’unità di misura del tenore massimo di acido cianidrico. È pertanto opportuno correggere tale errore ai fini della certezza del diritto.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti alimentari figuranti nell’allegato del presente regolamento, che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, possono rimanere in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.289.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2019:289:TOC

 

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