La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I di tale direttiva.
(2)Le autorità competenti e gli operatori del settore dei mangimi interessati hanno trasmesso dati da cui risulta che nelle specifiche materie prime per mangimi leonardite e torba non è possibile rispettare il livello massimo generale di 2 mg/kg fissato per l’arsenico nelle materie prime per mangimi di origine vegetale. Al fine di garantire l’approvvigionamento è pertanto opportuno aumentare il livello massimo dell’arsenico totale in tali materie prime. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per l’arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.
(3)Gli operatori del settore dei mangimi interessati hanno trasmesso dati da cui risulta che per l’oligoelemento dicloruro di manganese triidrossido non è possibile rispettare il livello massimo generale di 30 mg/kg fissato per l’arsenico negli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. È pertanto opportuno aumentare il livello massimo di arsenico nel dicloruro di manganese triidrossido sulla base dei dati ottenuti mediante il metodo analitico spettrometria di massa a plasma induttivo (ICP-MS). Il laboratorio europeo di riferimento per i metalli e i composti azotati ha confermato che tale metodo fornisce risultati corretti per quanto riguarda la presenza di arsenico negli oligoelementi. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per l’arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.
(4)Il Centro comune di ricerca della Commissione europea, in collaborazione con le parti interessate, ha esaminato alcuni dati relativi al fluoro nelle alghe marine calcaree. Da tale esame è emerso che il livello di base del fluoro nelle alghe marine calcaree supera in alcuni casi il livello massimo fissato per il fluoro nelle alghe marine calcaree. È pertanto opportuno aumentare il livello massimo fissato per il fluoro nelle alghe marine calcaree passando da 1 000 mg/kg a 1 250 mg/kg. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per il fluoro nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.
(5)Il regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione (2) modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE per quanto riguarda, tra l’altro, il piombo. Per motivi di chiarezza è stata sostituita l’intera voce relativa al piombo. Nell’ambito di tale sostituzione la materia prima per mangimi «conchiglie marine calcaree» è stata erroneamente omessa dall’elenco di materie prime per mangimi per le quali è applicabile un livello massimo di 15 mg/kg. Il regolamento (UE) 2017/2229 ha anche fissato un nuovo livello massimo per il piombo nell’ossido di dirame. Il nome dell’additivo dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) è tuttavia ossido di rame(I). In linea con la raccomandazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel suo parere sull’ossido rameico (3), l’additivo dovrebbe essere denominato ossido di rame(I), denominazione che non è stata utilizzata nelle versioni in lingua inglese, italiana e slovacca del regolamento. È opportuno rettificare tali errori.
(6)Determinate materie prime per mangimi appartenenti alla categoria «pesce, altri animali acquatici e loro prodotti» sono immesse sul mercato come materie prime per mangimi umide in conserva destinate all’alimentazione diretta di cani e gatti. Poiché tali materie prime per mangimi umide in conserva sostituiscono i mangimi composti, è opportuno applicarvi lo stesso livello massimo di mercurio applicabile ai mangimi composti, in quanto tale modifica non compromette la salute degli animali.
(7)L’EFSA ha adottato una dichiarazione scientifica sulla presenza di gossipolo libero nei semi di cotone grezzo (4). Tale dichiarazione ha concluso che non fosse necessario aggiornare il parere scientifico per quanto riguarda i rischi per la salute degli animali derivanti dalla presenza di gossipolo come sostanza indesiderabile nell’alimentazione animale. Tenendo conto dei dati di occorrenza cui si fa riferimento in tale dichiarazione è opportuno stabilire un livello massimo più elevato per il gossipolo libero nella materia prima per mangimi semi di cotone. Tale aumento non compromette la salute degli animali in quanto il livello massimo fissato per il gossipolo libero nei mangimi completi rimane invariato.
(8)La direttiva 2002/32/CE stabilisce un livello massimo per diossine, somma di diossine e PCB diossina-simili, e PCB non diossina-simili, esclusivamente in determinati additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti. Da dati recenti notificati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi emergono tuttavia elevati livelli di diossine e PCB diossina-simili in altri additivi per mangimi appartenenti a tale gruppo funzionale. È pertanto opportuno fissare il livello massimo di diossine e PCB in tutti gli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti. Tali livelli massimi dovrebbero inoltre essere applicati anche nel caso in cui nei gruppi funzionali «sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi» e «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine» siano autorizzati gli stessi additivi per mangimi.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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