Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1872 della Commissione del 7 Novembre 2019 che modifica l’allegato I del Regolamento (CE) n. 798/2008.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1.

(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)Il Giappone figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tutto il suo territorio.

(4)Il Giappone ha chiesto anche l’autorizzazione ai fini dell’importazione e del transito nell’Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato, con esito favorevole, un audit in Giappone per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all’esportazione nell’Unione. A causa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N6 rilevato nel gennaio 2018, il paese non ha tuttavia potuto soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008 per essere considerato indenne da tale malattia e quindi le importazioni del prodotto in questione non sono state autorizzate.

(5)Sono ormai trascorsi più di dodici mesi da quando la presenza dell’HPAI è stata rilevata nel territorio del Giappone e ora il paese può essere considerato indenne da tale malattia conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008. Data l’attuale situazione epidemiologica è quindi opportuno modificare la voce relativa al Giappone figurante nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l’importazione e il transito nell’Unione di carni di pollame provenienti da tale paese terzo.

(6)L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.289.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2019:289:TOC

 

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