Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 Novembre 2019.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che alcune categorie di animali e merci siano sottoposte a controlli sistematici ai posti di controllo frontalieri prima del loro ingresso nell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, in caso di sospette pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore o in caso di violazioni gravi o ripetute della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, i controlli ufficiali sulle partite aventi lo stesso impiego o la stessa origine eseguiti delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri sono intensificati. A norma dell’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, la decisione delle autorità competenti di eseguire tali controlli intensificati deve essere notificata alla Commissione e agli Stati membri mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 di tale regolamento.

(3)Al fine di garantire un approccio armonizzato all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati su alcune merci che entrano nell’Unione, è opportuno stabilire procedure dettagliate per l’esecuzione coordinata di tali controlli, comprese norme sul ruolo dell’IMSOC in tale contesto. Per motivi pratici l’esecuzione coordinata dei controlli intensificati alle frontiere dovrebbe essere limitata alle categorie di partite per le quali lo stabilimento di origine è identificabile in quanto figurante in un elenco, ossia le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi.

(4)Quando riceve le notifiche delle autorità competenti in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione dovrebbe in particolare valutare se la non conformità è basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, ad esempio l’immissione in commercio di prodotti di origine animale contenenti livelli di contaminanti o residui di medicinali veterinari che superano il limite massimo di residui, oppure di prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2).

(5)Al fine di ridurre il rischio di pratiche fraudolente o ingannevoli messe in atto presentando ai controlli ufficiali partite di dimensioni ridotte, il peso totale delle partite conformi necessario per porre termine all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati dovrebbe corrispondere ad almeno dieci volte il peso della partita che ha inizialmente fatto attivare la misura. Tuttavia, al fine di evitare un onere amministrativo e finanziario inaccettabile per le autorità competenti e per gli operatori, è opportuno fissare un peso totale massimo delle partite conformi necessario per porre termine all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

(6)Se durante l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell’Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati dovrebbe essere mantenuta fino a quando i suoi risultati e l’azione delle autorità competenti dei paesi terzi interessati non siano soddisfacenti. In tal caso la Commissione dovrebbe chiedere alle autorità competenti dei paesi terzi di intraprendere le indagini e le misure necessarie per porre rimedio alla situazione nello stabilimento di origine e riferirne alla Commissione.

(7)Per motivi di efficienza del sistema di controllo, gli Stati membri dovrebbero poter escludere alcune partite dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati nei casi in cui l’ingresso nell’Unione a tali partite dovesse essere rifiutato per motivi diversi dalla violazione per la quale sono eseguiti i controlli ufficiali intensificati coordinati.

(8)Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.289.01.0050.01.ITA&toc=OJ:L:2019:289:TOC

 

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