La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se le autorità di tale paese terzo soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e vi sono accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra loro e le autorità competenti degli Stati membri interessati. Gli Stati membri hanno un interesse crescente a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese nel settore della revisione legale. Alla luce di tale interesse, occorre determinare se le autorità competenti della Repubblica popolare cinese soddisfino condizioni che sono adeguate a tali fini.
(2)La decisione sull’adeguatezza prevista all’articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta delle altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali l’esistenza di accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.
(3)La cooperazione in materia di trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all’autorità competente di un paese terzo risponde all’interesse pubblico rilevante all’esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che le autorità competenti della Repubblica popolare cinese usino i documenti che sono loro trasmessi a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell’esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.
(4)In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono autorizzati a dare alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese accesso alle loro carte di lavoro o ad altri documenti, oppure a trasmetterli loro, soltanto alle condizioni stabilite all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e nella presente decisione.
(5)Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e delle indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile da loro abilitati e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese abbiano luogo attraverso le autorità competenti degli Stati membri interessati.
(6)Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini a condizione che siano stati convenuti accordi di cooperazione tra le autorità competenti interessate.
(7)Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali accordi di cooperazione tra le loro autorità competenti e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese siano convenuti sulla base della reciprocità e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, compresa la tutela del segreto d’ufficio e la protezione degli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, contenuti in tali documenti e relativi agli enti sottoposti a revisione o ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno effettuato le revisioni di tali enti.
(8)Laddove la trasmissione alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini implichi la trasmissione di dati personali, tale trasmissione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone pertanto agli Stati membri di garantire che la trasmissione di dati personali tra le loro autorità competenti e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese rispetti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare le disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previste adeguate garanzie per il trasferimento di dati personali a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che, a loro volta, le autorità competenti della Repubblica popolare cinese non divulghino dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
(9)Il ministero delle Finanze e la Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari (CSRC) della Repubblica popolare cinese sono i due organismi pubblici di controllo competenti in materia di indagini riguardanti i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile, ai sensi della legge contabile, della legge sui dottori commercialisti e della legge sui valori mobiliari della Repubblica popolare cinese. Il ministero delle Finanze è responsabile del rilascio delle licenze di esercizio agli studi di esperti contabili, dell’applicazione delle norme contabili, della definizione delle norme di revisione contabile, dell’esecuzione di ispezioni e indagini riguardanti studi di esperti contabili e dottori commercialisti e della conclusione di accordi di cooperazione in materia di controllo della professione di dottore commercialista. La CSRC, sotto l’egida del Consiglio di Stato, è responsabile dell’esecuzione della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e dell’applicazione della normativa riguardante i valori mobiliari. Ha il potere di ispezionare le società quotate alla Borsa di Shanghai o alla Borsa di Shenzhen e gli studi di esperti contabili che effettuano la revisione dei conti di tali società quotate. È l’autorità responsabile della vigilanza e dell’amministrazione dei titoli emessi in una di tali borse. Tra i suoi compiti di vigilanza, la CSRC è competente per la gestione degli affari di cooperazione internazionale nel settore dei valori mobiliari e dei future. La CSRC ha il potere di istituire un meccanismo di cooperazione in materia di controllo con le autorità omologhe di altre giurisdizioni ai fini della vigilanza transfrontaliera dei mercati mobiliari, compresa la cooperazione in materia di revisione contabile.
(10)Sia il ministero delle Finanze che la CSRC saranno coinvolti nella firma di futuri accordi bilaterali per la trasmissione delle carte di lavoro. Il ministero delle Finanze è responsabile della conclusione di accordi con gli Stati membri e stabilisce la partecipazione della CSRC ai negoziati e alla firma degli accordi in funzione della portata e del contenuto degli accordi stessi. Il personale attuale e passato del ministero delle Finanze e della CSRC ha l’obbligo di mantenere la riservatezza dei segreti di Stato, commerciali e di lavoro acquisiti durante le attività di vigilanza e di non utilizzare tali informazioni per questioni non correlate.
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